Entro il 31 dicembre 2022 anche le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose per le sole fasi di spedizione (speditore) dovranno nominare un consulente per la sicurezza (DGSA – Dangerous Goods Safety Adviser), ai sensi del paragrafo 1.8.3.1 dei regolamenti internazionali ADR (strada), RID (ferrovia) e ADN (vie navigabili interne).
Cosa cambia
L’obbligo di nomina del consulente, già in precedenza previsto per le imprese che effettuano il trasporto di merci pericolose e le attività connesse di imballaggio, carico, riempimento e scarico, a partire dal 1° gennaio 2023, è esteso anche agli speditori.
Il nuovo obbligo è stato introdotto nelle edizioni 2019 dei regolamenti internazionali ADR, RID e ADN, recepiti con D.Lgs 35/2010 e s.m.i., con un periodo transitorio di applicazione che si concluderà il 31 dicembre 2022.
Chi sono gli speditori
Lo speditore, secondo la definizione dei regolamenti internazionali sul trasporto di merci pericolose, è l’impresa per conto della quale la merce è trasportata (in conto proprio o in conto terzi), in base ad un contratto di trasporto oppure, nei casi in cui non esiste uno specifico contratto di trasporto (es. rifiuti), è il soggetto che figura come speditore sul documento di trasporto.
Come noto, è diffuso il caso in cui lo speditore non effettua materialmente operazioni di trasporto, imballaggio, riempimento, carico e scarico (bensì le affida a sua volta a soggetti terzi), motivo per cui la precedente normativa non richiedeva la nomina del consulente DGSA. Con le nuove regole, tale circostanza favorevole decade e lo speditore è tenuto in ogni caso alla nomina del consulente.
Esenzioni
Per quanto riguarda le esenzioni alla nomina del consulente per trasporti nei limiti quantitativi o nei casi speciali (paragrafi ADR/RID/ADN 1.1.3.4 e 1.1.3.6), non è al momento possibile confermare che esse si applichino anche alla nuova categoria degli speditori (per quanto per analogia ciò potrebbe apparire logico), a causa di una formulazione imprecisa del testo.
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ci ha anticipato in via informale la prossima pubblicazione di una nota esplicativa, della quale vi daremo prontamente notizia.
Chi è il consulente
Il consulente è la persona in possesso di un certificato di formazione professionale (rilasciato in Italia dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili o conseguito in uno stato aderente dell’Unione Europea), designata per facilitare la prevenzione dei rischi per le persone, i beni e l’ambiente, inerenti il trasporto di merci pericolose e le attività connesse.
Le funzioni del consulente sono principalmente:
– monitorare il rispetto delle prescrizioni che disciplinano il trasporto di merci pericolose;
– consigliare l’impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;
– redigere una relazione annuale sulle prestazioni dell’impresa nel trasporto di merci pericolose;
– indagare su eventuali incidenti o violazioni delle norme e redigere rapporti;
– verificare la formazione del personale dell’impresa;
– segnalare incidenti e sinistri agli uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.
Come adempiere all’obbligo
L’impresa può nominare un soggetto interno o esterno all’organizzazione, purché la persona individuata sia effettivamente in grado di svolgere i compiti di consulente e sia titolare di un certificato di formazione professionale valido per la modalità di trasporto utilizzata (strada, ferrovia o vie navigabili interne) e per le classi di pericolo spedite.
L’impresa comunica la nomina del consulente all’ufficio periferico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili competente, allegando copia del certifcato di formazione professionale del consulente nominato.
Sanzioni
Le sanzioni correlate ai nuovi obblighi sono le seguenti (art.12 commi 1 e 2 del D.lgs. 35/2010):
– mancata nomina da parte dell’azienda: sanzione pecuniaria da € 6.000 – a € 36.000;
– mancata comunicazione della nomina all’ufficio periferico del MIMS: sanzione pecuniaria da € 2.000 – a
€ 12.000.
Sito di provenienza: Unione Industriali Torino – https://www.ui.torino.it