Aggiornamento Normativa Consulente ADR

 

Entro il 31 dicembre 2022 anche le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose per le sole fasi di spedizione (speditore) dovranno nominare un consulente per la sicurezza (DGSA – Dangerous Goods Safety Adviser), ai sensi del paragrafo 1.8.3.1 dei regolamenti internazionali ADR (strada), RID (ferrovia) e ADN (vie navigabili interne).

 

Cosa cambia

L’obbligo di nomina del consulente, già in precedenza previsto per le imprese che effettuano il trasporto di merci pericolose e le attività connesse di imballaggio, carico, riempimento e scarico, a partire dal 1° gennaio 2023, è esteso anche agli speditori.
Il nuovo obbligo è stato introdotto nelle edizioni 2019 dei regolamenti internazionali ADR, RID e ADN, recepiti con D.Lgs 35/2010 e s.m.i., con un periodo transitorio di applicazione che si concluderà il 31 dicembre 2022.

 

Chi sono gli speditori

Lo speditore, secondo la definizione dei regolamenti internazionali sul trasporto di merci pericolose, è l’impresa per conto della quale la merce è trasportata (in conto proprio o in conto terzi), in base ad un contratto di trasporto oppure, nei casi in cui non esiste uno specifico contratto di trasporto (es. rifiuti), è il soggetto che figura come speditore sul documento di trasporto.
Come noto, è diffuso il caso in cui lo speditore non effettua materialmente operazioni di trasporto, imballaggio, riempimento, carico e scarico (bensì le affida a sua volta a soggetti terzi), motivo per cui la precedente normativa non richiedeva la nomina del consulente DGSA. Con le nuove regole, tale circostanza favorevole decade e lo speditore è tenuto in ogni caso alla nomina del consulente.

 

Esenzioni

Per quanto riguarda le esenzioni alla nomina del consulente per trasporti nei limiti quantitativi o nei casi speciali (paragrafi ADR/RID/ADN 1.1.3.4 e 1.1.3.6), non è al momento possibile confermare che esse si applichino anche alla nuova categoria degli speditori (per quanto per analogia ciò potrebbe apparire logico), a causa di una formulazione imprecisa del testo.
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ci ha anticipato in via informale la prossima pubblicazione di una nota esplicativa, della quale vi daremo prontamente notizia.

 

Chi è il consulente

Il consulente è la persona in possesso di un certificato di formazione professionale (rilasciato in Italia dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili o conseguito in uno stato aderente dell’Unione Europea), designata per facilitare la prevenzione dei rischi per le persone, i beni e l’ambiente, inerenti il trasporto di merci pericolose e le attività connesse.
Le funzioni del consulente sono principalmente:
– monitorare il rispetto delle prescrizioni che disciplinano il trasporto di merci pericolose;
– consigliare l’impresa nelle operazioni riguardanti il trasporto di merci pericolose;
– redigere una relazione annuale sulle prestazioni dell’impresa nel trasporto di merci pericolose;
– indagare su eventuali incidenti o violazioni delle norme e redigere rapporti;
– verificare la formazione del personale dell’impresa;
– segnalare incidenti e sinistri agli uffici periferici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

 

Come adempiere all’obbligo

L’impresa può nominare un soggetto interno o esterno all’organizzazione, purché la persona individuata sia effettivamente in grado di svolgere i compiti di consulente e sia titolare di un certificato di formazione professionale valido per la modalità di trasporto utilizzata (strada, ferrovia o vie navigabili interne) e per le classi di pericolo spedite.
L’impresa comunica la nomina del consulente all’ufficio periferico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili competente, allegando copia del certifcato di formazione professionale del consulente nominato.

 

Sanzioni

Le sanzioni correlate ai nuovi obblighi sono le seguenti (art.12 commi 1 e 2 del D.lgs. 35/2010):
– mancata nomina da parte dell’azienda: sanzione pecuniaria da € 6.000 – a € 36.000;
– mancata comunicazione della nomina all’ufficio periferico del MIMS: sanzione pecuniaria da € 2.000 – a
€ 12.000.

Sito di provenienza: Unione Industriali Torino – https://www.ui.torino.it