Agenti Biologici: modifica agli allegati XLVII e XLVIII al D.Lgs. n. 81/2008

 

Modificato il D.Lgs. 81/2008 in materia di agenti biologici

Il Decreto-Legge 9 novembre 2020 n. 149 modifica, con l’articolo 17, il Testo Unico indicando che “gli allegati XLVII e XLVIII di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti” da due nuovi allegati.

Di seguito il contenuto del nuovo allegato XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento).

Si indica che “le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell’agente biologico in questione”. E nella tabella, «raccomandato» significa “che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario”.

Segnaliamo, infine, che nel nuovo Allegato XLVIII (Contenimento per processi industriali) si indica che:

 

  • Agenti biologici del gruppo 1: per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
  • Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4: può essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie indicate nella tabella in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte”.

 

Rimandiamo all’articolo 17 del Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 e alla lettura completa delle due tabelle corrispondenti che riportano le varie misure di contenimento da adottare.