Alcuni lavoratori dipendenti operanti presso due Rsa si sono rifiutati di ricevere il vaccino anti-COVID 19. Di conseguenza il datore di lavoro ha deciso di inibire per loro l’accesso al luogo di lavoro e di collocarli in ferie.
I lavoratori hanno impugnato i provvedimenti e si sono rivolti al Tribunale con un ricorso d’urgenza, chiedendo la riammissione in servizio.
Rigettato il ricorso (ai sensi dell’art. 700 c.p.c.), il Tribunale di Belluno, sez. lav., con l’ordinanza n. 12 del 19.03.2021, afferma che è legittimo imporre le ferie al personale sanitario che si rifiuta di sottoporsi alla vaccinazione anti COVID-19.
Inoltre, secondo il Tribunale di Belluno l’azienda è obbligata a tutelare la salute dei lavoratori impedendo l’accesso nell’ambiente a rischio di contagio. Pertanto è stata decisa la piena legittimità della decisione dell’azienda di collocarli in ferie.
Nello specifico il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 del Codice civile, deve adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei propri dipendenti.
Tra queste misure non si può escludere il vaccino anti-COVID. Si riporta specifico estratto della sentenza:
“ritenuto che è ormai notoria l’efficacia del vaccino per cui è causa nell’impedire l’evoluzione negativa della patologia causata dal virus SARS-CoV-2, essendo notorio il drastico calo di decessi causati da detto virus, fra le categorie che hanno potuto usufruire del suddetto vaccino, quali il personale sanitario e gli ospiti di RSA, nonché, più in generale, nei Paesi, quali Israele e gli Stati Uniti, in cui il vaccino proposto ai ricorrenti è stato somministrato a milioni di individui”
Inoltre, considerando le mansioni ricoperte dai ricorrenti, determinate da un contatto continuo con altre persone, risulta evidente l’elevato rischio di essere contagiati e di contagiare.
Di seguito il link per scaricare l’ordinanza di riferimento:
Tribunale di Belluno, sez. lav., ordinanza n. 12 del 19.03.2021