La legge, entrata in vigore il 21 novembre 2021, ha introdotto alcune misure volte a rendere più semplici le modalità di verifica del possesso del green pass.
Vediamole qui di seguito:
- i lavoratori, su base volontaria, possono consegnare al proprio Datore di lavoro copia della propria Certificazione verde Covid-19; i lavoratori che opteranno per questa soluzione saranno esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro, per tutta la durata della validità del green pass;
- per i lavoratori somministrati, la verifica del rispetto dell’obbligo di possedere ed esibire il green pass compete all’utilizzatore mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza di tale obbligo;
- per le imprese con meno di 15 dipendenti, a seguito di sospensione per mancato possesso o esibizione del green pass valido, l’eventuale contratto di sostituzione (di massimo 10 giorni lavorativi) può essere rinnovato più volte fino al 31 dicembre 2021, e non più per una sola volta;
- la scadenza della validità della certificazione verde durante la prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni; la permanenza del lavoratore a cui scade il green pass durante l’orario di lavoro è ammissibile e tollerata però solo per il periodo di tempo necessario per far sì che si possa concludere il turno di lavoro;
- in caso di attività di formazione, l’obbligo del possesso del green pass vale anche per i discenti;
- i Datori di lavoro possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti-covid avvalendosi del Medico Competente.