Attività
Preposto all'Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande
Quali sono i requisiti professionali per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande?
Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 6, se si vuole svolgere l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande si deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
In caso di società, associazioni e organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante oppure da persona preposta all'attività commerciale.
In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare oppure da persona preposta all'attività commerciale.
Chi è la persona preposta all'attività commerciale o "preposto"?
Il preposto è colui che, in qualità di dipendente, di collaboratore o di designato dal soggetto titolare di un'attività commerciale o di somministrazione, possedendo i requisiti previsti dalla legge, è responsabile, dal punto di vista igienico-sanitario, della preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti.
Il preposto viene nominato dal titolare di una ditta individuale o dal legale rappresentante di una società se questi ultimi non sono in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.
Uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e anche per più punti vendita, fermo restando che la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e responsabilità che il ruolo richiede e non solo limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.
Ai sensi del Decreto legislativo 26/03/2010, n. 59, art. 71, com. 6, se si vuole svolgere l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande si deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (corso S.A.B. – ex corso R.E.C.)
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
In caso di società, associazioni e organismi collettivi i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante oppure da persona preposta all'attività commerciale.
In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare oppure da persona preposta all'attività commerciale.
Chi è la persona preposta all'attività commerciale o "preposto"?
Il preposto è colui che, in qualità di dipendente, di collaboratore o di designato dal soggetto titolare di un'attività commerciale o di somministrazione, possedendo i requisiti previsti dalla legge, è responsabile, dal punto di vista igienico-sanitario, della preparazione, manipolazione e somministrazione degli alimenti.
Il preposto viene nominato dal titolare di una ditta individuale o dal legale rappresentante di una società se questi ultimi non sono in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande.
Uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e anche per più punti vendita, fermo restando che la preposizione all'attività commerciale deve essere effettiva con i conseguenti poteri e responsabilità che il ruolo richiede e non solo limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti.
Cosa offre Città della Formazione?
Città della Formazione, attraverso personale qualificato, offre il servizio di Nomina di Preposto Esterno all’attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande, con:
Quali sono i vantaggi?
Poter avviare la vostra attività nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande, pur non avendo ancora completato o iniziato il corso abilitante S.A.B.
Per maggiori informazioni: e.mancosu@cittadellaformazione.com
Città della Formazione, attraverso personale qualificato, offre il servizio di Nomina di Preposto Esterno all’attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande, con:
- Messa a disposizione di personale qualificato, in possesso dei requisiti professionali richiesti dal D.Lgs. n. 59/2010, quale incaricato di "Presto all’Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande";
- Assistenza telefonica continua per eventuali dubbi sull’attività svolta di somministrazione di alimenti e bevande
- Condivisione delle eventuali necessità organizzative legale alla formazione
Quali sono i vantaggi?
Poter avviare la vostra attività nell’ambito della somministrazione di alimenti e bevande, pur non avendo ancora completato o iniziato il corso abilitante S.A.B.
Per maggiori informazioni: e.mancosu@cittadellaformazione.com